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Legislation on religious activities and religious bodies

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Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792 Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d’intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell’art. 6 dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 .

G.U. 31-12-1985, n. 306.

Il Presidente della Republica,
Visto l’art. 87 della Costituzione; Visto l’art. 6 dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con il quale la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa fra le Parti;
Vista l’intesa intervenuta tra le Parti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
Emana il seguente decreto:

Articolo 1

Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121:
tutte le domeniche;
il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;
il 6 gennaio, Epifania del Signore;
il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
il 1° novembre, tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;
il 25 dicembre, Natale del Signore;
il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.