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Legislation on religious activities and religious bodies

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Decreto ministeriale 11 giugno 1980

Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico

G.U. 20-06-1980, n. 168

Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Interno
Vista la direttiva C.E.E. N. 74/577/C.E.E. relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione;
Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, che recepisce la suddetta direttiva;
Accertato che la Unione delle Comunità israelitiche italiane con nota n. 21 novembre 1979 prot. N. 1834/50 indirizzata al Ministero dell’Interno ha richiesto che ai sensi della legge n. 439 sia data autorizzazione alle Comunità israelitiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito ebraico;
Accertato che il Centro islamico culturale d’Italia con nota prot. 340/79.AA del 30 novembre 1979 ha richiesto che sia data autorizzazione alle Comunità islamiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito islamico;
Visto che le Comunità israelitiche e il Centro islamico sono stati riconosciuti enti morali, la prima con regi decreti 30 ottobre 1930. n. 1731 e 24 settembre 1931, n. 1279, il secondo con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 712;
Atteso altresì che da parte di paesi di religione islamica che non dispongono di sufficienti strutture ed impianti per la macellazione esistono richieste di importazione dall’Italia di carni bovine, ovine ed equine macellate nel territorio nazionale;
Considerato che detti paesi pongono come condizione inderogabile per importare le carni di cui sopra che la macellazione avvenga nel rispetto del rito islamico;
Ritenuto pertanto di aderire alle richieste ed alle esigenze di cui in premessa, in conformità dell’art. 4 della ripetuta legge 2 agosto 1978, n. 439;
Decreta:

Articolo 1

Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità.

Articolo 2

La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell’esecuzione dei rispettivi metodi rituali.
L’operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo.

Articolo 3

Nel corso della operazione debbono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio.

Articolo 4

Può essere autorizzata la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo il rito islamico nei macelli riconosciuti idonei all’esportazione di carni ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264 a condizione che:
1) la macellazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
2) i titolari di detti macelli ne facciano espressa richiesta, ai fini dell’esportazione nei Paesi islamici al Ministero della sanità, che, previo sopralluogo, procederà ad accertare che esistano le condizioni a che gli animali vengano macellati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli n. 2 e 3.

Roma addì 11 giugno 1980
Il Ministro della sanità Il Ministro dell’interno
Aniasi Rognoni