Legirel

Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Codice procedura penale

Articolo 271

Divieti di utilizzazione

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2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
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