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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Codice penale

Articolo 724

Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

* La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza 18 ottobre 1995 n. 440 )